Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
regionale in carica con sede  in  L'Aquila  per  la  declaratoria  di
incostituzionalita' e conseguente  annullamento,  previa  sospensione
della legge della Regione  Abruzzo  del  24  novembre  2008,  n.  17,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 8  straordinario
del giorno 26 novembre  2008,  recante  «Norme  regionali  contenenti
l'attuazione della Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006  e
s.m.i. e disposizioni in materia di personale, con specifico riguardo
a: 
        1) intera legge, per contrasto con gli artt. 121 e 126  della
Costituzione; 
        2) art. 5, per  contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione; 
        3) art. 24, comma 1 e correlato quarto comma, e 25, comma  7,
per contrasto con gli art. 3 e 7, terzo comma, della Costituzione; 
        4) art. 24, comma 1 e correlato comma 4,  per  contrasto  con
gli artt. 3, 97, terzo comma, e 81 della Costituzione,  nonche'  5  e
120, secondo comma, della Costituzione; 
        5) art. 25, comma 1, in contrasto con gli artt. 3 e 97, terzo
comma, della Costituzione; 
        6) art. 25, comma 3, per contrasto con  gli  artt.  3  e  97,
terzo comma, della Costituzione; 
        7) art. 25, comma 5, per contrasto con  gli  artt.  3  e  97,
terzo comma, della Costituzione; 
        8) art. 24, comma 3 e 26, per contrasto con gli artt. 3 e 97,
terzo  comma,  della  Costituzione  e  a   cio'   a   seguito   della
determinazione  del  Consiglio  dei  ministri  di  impugnativa  della
predetta legge regionale, assunta nella seduta del 28 novembre 2008. 
    1. -  Nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  17
Straordinario del 26  novembre  2008,  risulta  pubblicata  la  legge
regionale  24  novembre  2008,  n.  17,  recante   «Norme   regionali
contenenti l'attuazione della Parte terza del decreto legislativo  n.
152/2006 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale». 
    La legge in esame e' stata adottata dal  Consiglio  regionale  in
regime  di  prorogatio,  ossia  in  pendenza   del   suo   anticipato
scioglimento.  Essa  tuttavia  contiene  una  serie   di   importanti
disposizioni sia in materia di acque, scarichi, impianti,  ecc.  (dal
Capo I al Capo VII), per dare attuazione al  decreto  legislativo  n.
152/2006 (cd. codice dell'ambiente),  sia  in  materia  di  personale
(Capo VIII). 
    Con riferimento all'approvazione  di  tale  importante  legge  da
parte del disciolto Consiglio regionale e, pertanto, in  carica  solo
per gli affari  di  ordinaria  amministrazione,  giova  far  presente
quanto segue: 
        L'art. 86, comma  3,  dello  statuto  della  Regione  Abruzzo
testualmente  recita:  «in  caso  di  scioglimento  anticipato  e  di
scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono
prorogati sino alla proclamazione degli effetti nelle nuove elezioni,
indette entro tre  mesi  dal  Presidente  della  Giunta,  secondo  le
modalita' definite dalla legge elettorale». 
    Tale  norma,  pertanto,   fa   riferimento   all'istituto   della
prorogatio, da intendersi quale sopravvivenza temporanea di  limitati
poteri in sostituzione dei titolari per i quali si e'  verificata  la
cessazione del mandato (nella fattispecie in esame determinata  dalle
avvenute dimissioni del  Presidente  della  Giunta,  le  quali  hanno
comportato le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
regionale, ai sensi dell'art. 44, comma 5, dello statuto). 
    Codesta Corte costituzionale, proprio con riferimento ai consigli
regionali, ha chiarito il principio secondo cui i consigli,  dopo  il
termine della legislatura, dispongono di poteri attenuati, confacenti
alla loro situazione di organi in scadenza. 
    Si  verifica  in  sostanza  una  fase  di  depotenziamento  delle
funzioni del consiglio  la  cui  ratio  e'  stata  individuata  dalla
giurisprudenza costituzionale  nel  principio  di  rappresentativita'
connaturato alle assemblee consiliari regionali, in virtu' della loro
diretta investitura popolare e della  loro  responsabilita'  politica
verso la comunita' regionale (sent. 196/2003, sent.  515/1995,  sent.
468/1991). 
    Pertanto, il consiglio  regionale  non  puo'  che  deliberare  in
circostanze straordinarie o di urgenza, o per il compimento  di  atti
dovuti. 
    In relazione alla  natura  e  tipologia  degli  atti  urgenti  ed
indifferibili che possono legittimamente essere adottati dagli organi
legislativi  in  prorogatio,  si  fa  riferimento   ad   una   prassi
consolidata, formatasi in tema di lavori parlamentari. 
    Applicando  la  prassi  parlamentare  all'attivita'   legislativa
regionale, possono essere approvati  in  regime  di  prorogatio  solo
quelli  costituzionalmente  dovuti,  quali  il  recepimento  di   una
direttiva comunitaria  direttamente  vincolante  per  le  regioni,  o
progetti di legge che presentano i caratteri dell'indifferibilita' ed
urgenza, quali ad esempio  il  bilancio  di  previsione,  l'esercizio
provvisorio o una variazione di bilancio. 
    L'urgenza  ed  indifferibilita'  oltre  ad  essere  adeguatamente
motivata, deve essere volta ad eliminare le situazioni di danno senza
limitare la liberta' di scelta dell'organo legislativo  quando  avra'
riacquistato la pienezza dei suoi poteri. 
    Il provvedimento legislativo  in  esame,  pertanto,  non  riveste
alcuno dei caratteri di  indifferibilita'  ed  urgenza  ne'  di  atto
dovuto o riferibile a situazioni di estrema  gravita'  da  non  poter
essere rinviato per non recare danno alla collettivita'  regionale  o
al funzionamento dell'ente. 
    Esso percio' si pone in contrasto con l'art. 121, secondo  comma,
della Costituzione, perche' sottrae al consiglio regionale,  titolare
della pienezza delle funzioni, le sue potesta' legislative in materia
di ambiente e di personale, e viola anche l'art. 126, perche'  riduce
la portata degli effetti dello scioglimento del  consiglio,  disposto
ai sensi dell'indicato articolo. 
    L'illegittimita'   costituzionale   dell'intera   legge   assorbe
naturalmente anche quella dei  singoli  art.  sopraindicati,  il  cui
testo si ritiene opportuno riportare testualmente qui di seguito, per
completezza espositiva. 
                               Art. 5. 
Limiti e  indirizzi  tecnici  per  lo  scarico  sul  suolo  o  strati
                     superficiali del sottosuolo 
  di acque reflue urbane domestiche ed assimilabili alle domestiche 
    1. Tenuto conto dei casi previsti dall'art. 103, comma 1, decreto
legislativo n. 152/2006, ove la provincia competente  per  territorio
accerti l'impossibilita' di  recapito  in  acque  superficiali  o  di
allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come
da Tabella V dell'Allegato alla presente legge. 
    2. La regione, nell'ambito della gestione  del  Piano  di  Tutela
delle Acque  (PTA)  redatto  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, puo'  stabilire  prescrizioni  e  limiti  piu'  restrittivi
alfine di tutelare i corpi idrici e di perseguire  gli  obiettivi  di
qualita' ambientale fissati dal decreto legislativo n. 152/2006. 
    3. Resta comunque vietato lo scarico al suolo delle  sostanze  di
cui al paragrafo  2.1  dell'Allegato  5  al  decreto  legislativo  n.
152/2006. 
    4. I titolari degli scarichi, dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  al  fine  di  conformare  lo  scarico   alle
previsioni di cui al primo comma, richiedono l'autorizzazione, ovvero
la variazione del provvedimento di  autorizzazione  gia'  in  essere,
alla  provincia   territorialmente   competente   che   rilascia   il
provvedimento  tenuto  conto  della  ricognizione  preliminare  degli
agglomerati effettuata ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre
2002 - Modalita' d'informazione sullo stato di qualita'  delle  acque
ai sensi dell'art. 3,  settimo  comma,  del  decreto  legislativo  11
maggio 1990, n. 152 e fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  7,
comma 10 della presente legge. 
    5. Qualora sia tecnicamente  impossibile  adottare  le  soluzioni
indicate nella colonna della Tabella  A  in  Allegato  alla  presente
legge relativa a «Agglomerato, insediamento, installazione o edificio
isolato fino a 50 A.E.» e limitatamente ai casi previsti nella stessa
colonna, l'Autorita' competente, previa verifica, puo' autorizzare lo
smaltimento delle acque reflue utilizzando pozzi assorbenti anche per
nuovi scarichi. 
                              Art. 24. 
    Stabilizzazione del personale precario della Regione Abruzzo 
    1. In attuazione dell'art. 1, commi 557  e  558  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell'art.  3,  commi
94 e 95 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  (legge  finanziaria
2008), la Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati
ad  adottare  disposizioni  per  la  stabilizzazione  del   personale
precario nel rispetto dei principi statuiti rispettivamente dal Piano
straordinario per la stabilizzazione del lavoro precario della Giunta
regionale d'Abruzzo, approvato con deliberazione di Giunta  regionale
21 gennaio 2008 n. 38, e dalla deliberazione n. 36 del 27 marzo  2008
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Determinazione in
ordine alla stabilizzazione del personale precario e sui tempi  della
programmazione triennale dei fabbisogni 2008-2010). 
    2. Al fine di garantire i livelli  essenziali  di  assistenza  ai
cittadini le disposizioni di cui al presente  art.  si  estendono  al
personale a tempo determinato e  Co.Co.Co.  delle  Aziende  sanitarie
locali, fermo  restando  il  rispetto  degli  impegni  assunti  dalla
Regione Abruzzo a seguito dell'accordo Governo-Regione per  il  Piano
di rientro sanitario e del tetto di spesa di cui  alla  deliberazione
di Giunta regionale n. 224 del 13 marzo 2007 pubblicata nel  B.U.R.A.
n. 3 straordinario del 23 marzo 2007. 
    3. La Giunta regionale, ai fin della copertura dei posti  vacanti
nelle  dotazioni  organiche  per   ciascuna   delle   categorie   non
dirigenziali e  riservati,  nel  rispetto  delle  programmazioni  del
fabbisogno del  personale  annualita'  2001-2007,  alle  progressioni
verticali, bandisce corsi-concorsi di riqualificazione, aggiornamento
e specializzazione del personale, i cui requisiti  di  accesso  e  le
modalita'  per  l'organizzazione  dei  relativi  percorsi   formativi
vengono disciplinati, previa concertazione  sindacale,  con  apposito
atto di organizzazione. Sono fatte salve le graduatorie in essere  al
3 agosto 2005, formate a seguito di concorso espletato per  selezione
interna del personale a tempo indeterminato. 
    4.   Nelle   more   dell'espletamento    delle    procedure    di
stabilizzazione il Consiglio, la Giunta regionale, le SL e  gli  enti
regionali  e  strumentali  continuano  ad  avvalersi  del   personale
precario di cui ai commi  1  e  2  fino  alla  stabilizzazione  dello
stesso. 
                              Art. 25. 
            Ulteriori disposizioni per la stabilizzazione 
    1. Le  disposizioni  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  24  si
estendono al personale assunto a tempo  determinato  ai  sensi  della
legge  regionale   9   maggio   2001,   n.   17   (Disposizioni   per
l'organizzazione ed il funzionamento delle  strutture  amministrative
di supporto agli organi elettivi  della  Giunta  regionale)  e  della
legge  regionale  9  maggio  2001,   n.   18   (Consiglio   regionale
dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione). Sono ammessi alle relative
procedure selettive, di cui al presente comma  coloro  che  siano  in
servizio alla data del 1° gennaio 2008. L'ammissione avviene  per  la
categoria  ed  il  profilo  professionale  assegnato  con  il   primo
contratto di assunzione a tempo determinato. 
    2. Alfine dell'attuazione del piano di  stabilizzazione  prevista
dal comma 1, l'Ufficio di Presidenza del  Consiglio  regionale  e  la
Giunta regionale stabiliscono, nei limiti  delle  disponibilita'  dei
propri  bilanci  e  nei  limiti  dei  posti   destinati   all'accesso
dall'esterno disponibili in organico determinati dalla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, ciascuno con proprio  atto  da
adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge, le modalita' ed i criteri per  l'organizzazione  del  percorso
inerente il processo di stabilizzazione. 
    3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale  e  la  Giunta
regionale, al fine di adeguare le proprie  dotazioni  organiche  alle
modifiche derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo ed all'art. 24, sono autorizzati  a  rideterminare,
ciascuno  con  proprio  atto  da  adottare  entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente  legge,  le  rispettive  piante
organiche, nel limite  degli  stanziamenti  iscritti  sui  pertinenti
capitoli del bilancio corrente e fermo  restando  il  rispetto  delle
disposizioni di cui alla legge regionale 14  settembre  1999,  n.  77
(Norme in materia  di  organizzazione  e  rapporti  di  lavoro  della
Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni. 
    4.  Dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo   sono   esclusi   i   responsabili   delle    articolazioni
organizzative dell'ufficio di diretta collaborazione  del  Presidente
di  cui  alla  legge  regionale  n.  17/2001  e  il  dirigente  della
segreteria del Presidente di cui alla legge regionale n. 18/2001. 
    5. Dall'entrata in vigore della presente legge non e'  consentita
la stipula di nuovi contratti per assunzione  di  personale  a  tempo
determinato ai sensi della legge regionale n. 17/2001 e  della  legge
regionale n. 18/2001, e  alla  copertura  dei  posti  destinati  alla
stipulazione  dei  predetti   contratti   a   termine   si   provvede
esclusivamente con personale regionale di ruolo. 
    6. Nella definizione del piano  di  fabbisogno  del  personale  e
nell'attuazione  del  relativo  processo   di   stabilizzazione   del
personale di cui al comma i e' data priorita' all'individuazione  dei
posti da riservare alla stabilizzazione del personale di cui al primo
comma dell'art. 24. 
    7. Le disposizioni del Piano straordinario per la stabilizzazione
del lavoro precario della Giunta regionale d'Abruzzo,  approvato  con
deliberazione di Giunta regionale 21  gennaio  2008,  n.  38  possono
essere, altresi', estese ai titolari di contratti  di  collaborazione
con contratto in essere alla data del 1° gennaio 2008. 
                              Art. 26. 
Disposizioni per il personale a  tempo  indeterminato  del  Consiglio
                              regionale 
    1.  Per  il  personale  di  categoria  B  e  C  assunto  a  tempo
indeterminato che  presta  servizio  presso  il  Consiglio  regionale
almeno  da  10  anni  il  Servizio  risorse  umane  entro  60  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge indice un  corso-concorso
per soli  titoli  per  il  passaggio  alla  categoria  immediatamente
superiore. 
    In ordine alla denunciata illegittimita' costituzionale dell'art.
5 della citata legge regionale n. 17/2008, si osserva quanto segue. 
    L'art. 5 recante «limiti ed indirizzi tecnici per lo  scarico  su
suolo o strati superficiali del sottosuolo di  acque  reflue  urbane,
domestiche ed  assimilabili  alle  domestiche»  disciplina  tutte  le
tipologie di scarichi al suolo di cui  all'art.  103,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 152/2006, che  rappresentano  un'eccezione  al
divieto di scarico su suolo. A tal fine, la legge  regionale  rimanda
alla  Tabella  A  allegata  in  cui  sono  individuati   sistemi   di
trattamento individuale, mentre non sono fissati i valori  limite  di
emissione cui devono necessariamente attenersi gli scarichi di  acque
reflue urbane ed industriali, come previsto dal gia' menzionato  art.
103, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 152/2006. 
    La  disposizione,  pertanto,  appare  in  contrasto  sia  con  la
normativa nazionale, sia con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s)
della Costituzione, ai sensi  del  quale  lo  Stato  ha  legislazione
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    In ordine alla denunciata incostituzionalita' dell'art. 24, commi
1 e 4, e dell'art. 25, comma 7, si osserva quanto segue. 
    Tali disposizioni adottano per la stabilizzazione  del  personale
precario della  Giunta  e  del  Consiglio  regionale  (personale  con
contratto  a  tempo  determinato  e  personale   con   contratto   di
collaborazione  coordinata  e  continuativa)  un  criterio  temporale
difforme e piu' ampio - come  si  evince  dalla  delibera  di  Giunta
regionale 21 gennaio 2008 n. 38 e dalla deliberazione n.  36  del  27
gennaio 2008 dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale,
richiamate dalla legge in esame - che si pone  in  contrasto  con  la
disciplina statale, contenuta nell'art. 1, commi  557  e  558,  della
legge n. 296/2007 e dell'art. 3,  commi  94  e  95,  della  legge  n.
244/2007, che stabilisce il possesso dei 3 anni di lavoro  alla  data
del 28 settembre 2007. 
    Tale  disposizione  contrasta  pertanto   con   i   principi   di
uguaglianza,  imparzialita'   e   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione  di  cui  agli  art.  3  e  97,  comma  terzo,  della
Costituzione. 
    In  ordine  alla  denunciata  incostituzionalita'  dell'art.  24,
secondo e quarto comma, si osserva quanto segue. 
    Tali disposizioni  prevedono  la  stabilizzazione  del  personale
precario  delle  Aziende  sanitarie  locali,  a  fronte  dell'accordo
Governo-Regioni per  il  Piano  di  rientro  sanitario  di  cui  alla
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  224  del  13  marzo   2007,
pubblicato nel B.U.R.A. n. 3 del 23 marzo 2007. Al  riguardo,  si  fa
presente che, nella seduta dell'11 settembre 2008, il  Consiglio  dei
ministri ha deliberato la nomina  del  Commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario della Regione  Abruzzo,  che  indica,  tra  gli  interventi
prioritari, al punto 1) la «razionalizzazione  e  contenimento  della
spesa per il personale». 
    Invece   la   censurata   disposizione   in    esame    comporta,
essenzialmente, un incremento della spesa per  le  Aziende  sanitarie
locali e quindi anche per la Regione - che  e'  gia'  gravata  da  un
enorme deficit in  materia  sanitaria  -  in  luogo  di  un'esplicita
restrizione del blocco del turn-over, che comporterebbe dei  risparmi
di spesa. 
    Essa si pone, quindi, in contrasto oltre che con gli art. 3 e 97,
terzo comma, della  Costituzione,  per  violazione  dei  principi  di
uguaglianza,  imparzialita'   e   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione, anche con l'art. 81, comma 4, perche' non  indica  i
mezzi per far fronte a tale maggiore spesa. 
    Tale  disposizione,  inoltre,  si  pone  in  contrasto   con   le
prerogative  del  Commissario  ad  acta,  previste  dall'art.  4  del
decreto-legge n. 159/2007,  convertito  con  legge  n.  222/2007,  in
quanto va ad incidere sul potere commissariale limitandone l'azione e
determinando  cosi  un'alterazione  nel  rapporto   fra   Governo   e
Commissario. Essa si pone in contrasto anche con l'art. 120,  secondo
comma, della Costituzione, mettendo a rischio  l'unita'  economica  e
dei livelli essenziali delle prestazioni e  violando  palesemente  il
principio di leale collaborazione,  previsto  espressamente  da  tale
articolo. 
    In ordine alla denunciata incostituzionalita' dell'art. 25, primo
comma, si osserva quanto segue. 
    Tale art. dispone l'applicabilita'  dell'art.  24,  primo  comma,
riguardante il processo di  stabilizzazione  dei  lavoratori  precari
della Giunta e del Consiglio regionale, anche al  personale  precario
operante presso gli uffici di  diretta  collaborazione  degli  organi
politici (Uffici del  Consiglio  e  della  Giunta  regionale  nonche'
gruppi consiliari), assunti a tempo determinato ai sensi delle  leggi
regionali n. 17/2001 e n. 18/2001. 
    Esso, pertanto, si pone in contrasto con le disposizioni  statali
vigenti (art. 1, commi 557 e 558, della legge n. 296/2006 e  art.  3,
comma 94, della legge n. 2447/2007), che  escludono  l'applicabilita'
delle  procedure  di  stabilizzazione   al   personale   di   diretta
collaborazione degli organi politici, nonche' con gli art.  3  e  97,
terzo comma, della  Costituzione,  per  violazione  dei  principi  di
uguaglianza,  imparzialita'   e   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione, nonche' del principio di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico (come  affermato
dalla  costante  giurisprudenza  di  codesta  Corte).  E'   evidente,
infatti, che la trasformazione del rapporto di lavoro,0 del personale
degli uffici posti alle  dirette  dipendenze  degli  organi  politici
regionali, da tempo determinato a tempo indeterminato, si risolve  in
una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, posta  a
garanzia    del    buon    andamento    e     della     imparzialita'
dell'amministrazione. 
    In ordine alla denunciata incostituzionalita' dell'art. 25, comma
3, si osserva quanto segue. 
    Tale articolo prevede che l'Ufficio di Presidenza  del  Consiglio
regionale e la Giunta regionale rideterminino  le  rispettive  piante
organiche, al fine  di  adeguarle  ai  gia'  richiamati  processi  di
stabilizzazione del personale precario. 
    Esso, pertanto, si pone in contrasto  con  la  normativa  statale
vigente che prevede la stabilizzazione del  personale  precario  «nei
limiti dei posti disponibili in organico» (art. 1, comma  558,  della
legge  n.  296/2007),  nonche'  con  i   principi   di   uguaglianza,
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di  cui
agli art. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione. 
    In  ordine  alla  denunciata  incostituzionalita'  dell'art.  25,
quinto comma, si osserva quanto segue. 
    Tale articolo prevede che «dall'entrata in vigore della  presente
legge non e' consentita la stipula di nuovi contratti per  assunzione
di personale a tempo determinato»  presso  gli  organi  di  indirizzo
politico della regione, precludendo, quindi, agli organi stessi nelle
legislature successive di potersi valere, per la durata del  mandato,
di collaboratori di loro fiducia, che per definizione sono legati con
rapporto fiduciario particolarmente intenso. 
    Esso introduce, percio', una modalita'  di  organizzazione  degli
uffici di vertice del Consiglio e della Giunta, in  contrasto  con  i
principi di ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento  della
pubblica amministrazione di cui agli art. 3 e 97, terzo comma,  della
Costituzione (sentenza Corte costituzionale n. 277/2005. 
    In ordine alla  denunciata  incostituzionalita'  degli  art.  24,
comma 3, 226 infine, si osserva quanto segue. 
    Tali  disposizioni  prevedono  l'espletamento  di  tipologie   di
corsi-concorsi  di  riqualificazione  nonche'  la   reviviscenza   di
graduatorie i cui termini risultano scaduti. 
    Essi  si  pongono  percio'  in  contrasto  con  i   principi   di
uguaglianza,  imparzialita'   e   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione  di  cui  agli  art.  3  e  9,  comma  terzo,   della
Costituzione e con la costante giurisprudenza di  codesta  Corte,  la
quale ha gia' piu' volte chiarito che, nel passaggio  ad  una  fascia
funzionale superiore, deve essere ravvisata una forma di reclutamento
soggetta alla regola  del  pubblico  concorso,  quale  meccanismo  di
selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci. 
Istanza di sospensione. 
    I gravi sospetti di  illegittimita'  costituzionale  che  gravano
tanto sull'intera  legge  -  recante  importanti  norme  in  delicati
settori, quali quello alla tutela ambientale e  quello  del  pubblico
impiego - perche' adottata  da  un  organo  legislativo  incompetente
perche' in prorogatio, quanto  sulle  numerose  norme  specificamente
indicate;  nonche'  l'immediata  entrata  in  vigore   della   legge,
promulgata il 24 novembre, pubblicata nel B.U.R. il 26 novembre  2008
ed  entrata  in  vigore  il  successivo  giorno  27  novembre  2008),
legittimano e rendono necessario proporre l'istanza  di  sospensione,
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 87/1993  e  dell'art.  21  della
deliberazione del Presidente della  Corte  costituzionale  7  ottobre
2008 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 7 novembre  2008
ed entrata in vigore dal 6 dicembre 2008). 
    Infatti la  possibile  esecuzione  della  legge  gia'  dotata  di
efficacia, ed in particolare gli  articoli  specificamente  impugnati
(art. 5. 24, 25 e 26) comporta il concreto  e  grave  rischio  di  un
irreparabile  pregiudizio   sia   all'interesse   pubblico,   perche'
stravolge il principio che un organo  elettivo  in  «prorogatio»  non
puo' adottare atti  eccedenti  l'ordinaria  amministrazione,  sia  al
diritto dei cittadini, perche' ne  modifica  i  diritti  e  i  doveri
riguardanti  l'applicazione  delle  nonne  statali  poste  a   tutela
dell'ambiente e ne comprime gravemente  il  diritto  di  accedere  al
lavoro in condizioni di parita'  con  altri  aspiranti,  mediante  il
concorso pubblico.